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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

 

Care Colleghe

Cari Colleghi,

all’indomani della pubblicazione del DL 8.3.2020 n. 11 contenente  i provvedimenti sull’attività giudiziaria e il rinvio delle udienze, avete sollevato dubbi “interpretativi” relativi alla cd. sospensione dei termini.

 

Le Vostre osservazioni giuridiche sulla portata della norma eccezionale, oggetto di disamina anche da parte del Consiglio, sono condivisibili perché possono ingenerare confusione.

V’è da osservare che la scheda di analisi del 9.3.2020 diramata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF)  con riguardo all’art. 1 commi 1 e 2 del DL ormai noto così indica:

“Tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti (art. 1, comma 1), nonché quelle di fronte alle commissioni tributarie e alle magistrature militari (art. 1, comma 4) sono rinviate d’ufficio, tranne le eccezioni espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lett. g). Del pari, nello stesso periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2). “

Allo stesso tempo, la nota interpretativa (che fa seguito ad una richiesta di chiarimenti al Ministro della Giustizia) dell’ Organismo Congressuale Forense (OCF) contenuta nelle “Illustrazione del DL n. 11 dell’8 marzo 2020” sul punto relativo alla “sospensione dei termini” si esprime nel seguente modo: ” A decorrere dal 9.3.2020 e sino al 22.3.2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali rinviati d’ufficio a data successiva al 22.3.2020 (ferme le eccezioni sopra richiamate).

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del detto periodo”.

In considerazione della ratio complessiva del DL e del suo obiettivo tendenziale di evitare la presenza personale dei difensori - salve le eccezioni di cui all’art. 2 lett. g) del decreto- nel periodo di maggiore allerta sanitaria al fine di ridurre occasioni di contagio da COVID19, appare opportuno consigliare ai Colleghi di depositare in via telematica memorie e atti in scadenza per i procedimenti che non siano stati oggetto di rinvio d’ufficio nel periodo “cuscinetto” che va dal giorno 9 al giorno 22 marzo 2020, sia in materia civile che penale.

Nel ribadire che tutti i Consiglieri sono sempre a disposizione degli iscritti per ogni eventuale chiarimento, con l’ invito a seguire le prescrizioni del Ministero della Salute per la tutela della collettività, Vi saluto cordialmente.

 

f.to Il Presidente

Avv. Silverio Sica