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Le scadenze legislative impongono adempimenti che sono obblligatori anche se il Ministero della Giustizia spesso non è in grado di fornire i servizi connessi. In questi giorni perdura un grave disservizio rielativo all'attivazione del processo Civile Telematico, che ha causato la sopensione del poliswebe l'impossibilità di accedere alle informazioni contenute nei registri delle cancellerie civili, non solo a Salerno, ma nella gra parte dei tribunali d'Italia. Nonostante le nostre sollecitaziosni e rimostranre ad oggi (31/10/2011) ancora il collegamento on line non è stato ripristinato. Tuttavia dobbiamo assolvere, comunque, alle previsioni normative come innanzi spiegato. Nei prossimi giorni aggiorneremo sullo stato dei servizi.
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

A V V I S O

PROCESSO TELEMATICO
P.E.C. - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
PRO-MEMORIA SCADENZA DEL 18.11.2011 
COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEI BIGLIETTI DI CANCELLERIA 



Il D.M. 21.2.2011 n. 44 pubblicato in G.U. 18.4.2011 n. 89, in esecuzione dell’articolo 4 comma 1 del DL 29 dicembre 2009 n. 193 (convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24) ha reso obbligatoria l'utilizzazione della P.E.C. - posta elettronica certificata, per l’attuazione del processo civile telematico (P.C.T.). 
Dal 18 novembre 2011 le comunicazioni processuali agli avvocati costituiti - biglietti di cancelleria ed in futuro notificazioni - saranno effettuate esclusivamente a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). 
Qualunque P.E.C. adottata (es.: @pec.ordineforense.salerno.it - @cnfpec.it - @puntopec.it – Giuffrè - Lextel o altre ) è idonea al servizio, purchè comunicata all'Ordine di appartenenza. 

Si invitano pertanto gli iscritti,che non avessero ancora provveduto, ad attivare una casella P.E.C. .Tutti i titolari della casella P.E.C. devono comunicarne gli estremi alla Segreteria dell'Ordine, per la compilazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, entro e non oltre il 15 novembre 2011. 

La comunicazione, in carta libera e corredata da copia di documento di riconoscimento, potrà essere consegnata allo sportello della segreteria, nei consueti orari di ufficio, oppure trasmessa a mezzo telefax al n. 0892574357.

IN MANCANZA, LA COMUNICAZIONE DEI BIGLIETTI DI CANCELLERIA AVVERRA’ MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA AI SENSI DELL’ART. 51 D.L. 112/2008 del 25.6.2008 (MODIF. dal D.L. 193/2009, CONV. IN L. 24/2010) 

INOLTRE, PER LA MANCATA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO P.E.C. NEGLI ATTI INTRODUTTIVI E’ PREVISTA LA MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

Si precisa che: 

- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine sarà utilizzato dal gestore per il Processo Telematico, indipendentemente da quello, eventualmente anche diverso, indicato negli atti di causa (ai sensi della recente modifica del DPR 115/2002); 
- l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine servirà per tutte le comunicazioni, relativamente a tutti i procedimenti pendenti; 
- l'indirizzo PEC è personale del singolo avvocato: non sarà possibile utilizzare un’unica PEC per tutti gli Avvocati dello Studio; 
- tutto quanto precede riguarda solo le comunicazioni telematiche e la P.E.C. e non ha alcun riflesso sulla firma digitale (chiavetta/smart card) che serve per autenticarsi al P.D.A. -Punto d'acceso- e per firmare gli atti; 
- è inalterato l'utilizzo del Punto d'accesso e della Consolle Avvocato per tutte le altre funzioni (consultazioni fascicoli dell'Ufficio, gestione fascicoli dello studio, predisposizione degli atti e delle buste telematiche, servizi anagrafici). 

Per informazioni rivolgersi al Consigliere Avv. Enrico Tortolani ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Salerno, dal Palazzo di Giustizia,31 ottobre 2011

Il Presidente Avv. Americo Montera

IL Consigliere Segretario Avv. Gaetano Paolino

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Il punto sula normativa vigente (estratto non ufficiale - l'operatore conserva l'onere di consultare i testi ufficiali)

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE. COUNTDOWN PER IL PASSAGGIO ALLA PEC EX D.M.44/2011

Le scadenze de 7/11/11 e 19/11/2011

L'attivazione del sistema di posta elettronica certificata per gli uffici giudiziari è prevista dal 7 novembre 2011, almeno per le sedi dove sono attivi servizi di trasmissione telematica; da tale data, pertanto, si entra nel regime transitorio disciplinato dall’art. 30 del provvedimento del 18 luglio 2011 del D.G.S.I.A.

A decorrere poi dal 19 novembre 2011, ai sensi dell’art. 35 comma 2, D.M. 21 febbraio 2011 n.44, tutte le trasmissioni telematiche in ingresso ed in uscita (quindi sia depositi che comunicazioni), potranno avvenire unicamente attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle specifiche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 del D.G.S.I.A.

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D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - Pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

ART. 35 (Disposizioni finali e transitorie)

1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrez-zature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunica-zione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

2. L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Provvedimento 18 luglio 2011 - Pubblicato per estratto nella G.U. n. 175 del 29-7-2011

Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010

Art. 30 Gestione del transitorio (art. 35 del regolamento)

Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui all’articolo 7, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.

Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista dall’articolo 25, comma 16.

A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.

A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:

Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;

Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.