Informiamo che in questo sito sono utilizzati solo “cookies tecnici” necessari per ottimizzare la navigazione; il presente sito può consentire l’invio di “cookies di terze parti”. Non sono utilizzati cookies di profilazione. Puoi avere maggiori dettagli e indicazioni sull’uso dei cookies utilizzati dal presente sito visionando l’informativa estesa (pagina privacy, su menu principale). Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, anche mediante l’accesso ad altra area o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio un’immagine o un link), ciò comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookies specificati nell’informativa estesa (art. 4.1. Provv. Generale n. 229 dell’8.05.2014 Garante Privacy).  

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

 

I delegati alla Cassa Forense, Avvocati Marisa Annunaziata ed Enzo Nocilla, comunicano che, con delibera n. 563 avente ad oggetto problematiche applicative urgenti relative all'entrata in vigore del nuovo regolamento ex art. 21 L.247/12, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha deliberato:

1) in materia di continuità professionale:

di ritenere validi, ai fini della continuità professionale, gli anni 2009 e 2010 già dichiarati inefficaci nella precedente attività di revisione relativa al periodo 2006/2010 ai quali non sia seguito il rimborso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 576/1980, ovvero la cancellazione dall'Albo da parte del professionista interessto;

2) in materia di incompatibilità:

a) di dare mandato agli Uffici di non rilevare più alcuna situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense a decorrere dal 21 agosto 2014, anche se relativa a periodi precedenti, fermo restando la validità degli accertamenti compiuti fino a tale data;

b) di estendere gli effetti della presente disposizione anche alle situazioni di incompatibilità già rilevate, ma non ancora definite per le quali, alla data odierna, pende contenzioso amministrativo e/o giuridizionale;

3) in materia di sanzioni per inadempimento all'obbligo di iscrizione alla Cassa:

di dare mandato agli Uffici di procedere all'iscrizione "d'ufficio" con decorrenza precedente all'anno 2014, in presenza di obbligo derivante dal superamento dei limiti reddituali anno per anno previsti, senza l'applicazione delle specifiche penali, fermo restando la debenza dei contributi arretrati con gli interessi e le eventuali sanzioni connesse all'omesso o ritardato versamento dei contributi e/o del ritardato invio dei modd. 5.