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Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria approvato dal Garante su proposta del Cnf e delle componenti associative dell’avvocatura.

Semplificazione degli adempimenti in materia di privacy per gli avvocati, individuazione dei titolari del trattamento dei dati negli studi associati, possibilità di accesso per i legali ai tabulati telefonici, chiarimenti interpretativi sui doveri e le potestà che spettano ai professionisti del diritto e sui rapporti con la stampa.
Sono queste alcune delle importanti specificazioni contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dal Consiglio nazionale forense insieme alle associazioni forensi (Unione camere penali, Aiga, Unione camere civili, Oua, Uae) e da Federpol e Aipros e approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali (il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 275 del 24 novembre 2008), in attuazione dell’articolo 135 del Codice della privacy.
“Questo documento individua le finalità e i limiti dell’attività di difesa nel trattamento dei dati personali e risolve un dilemma importante: quello di coordinare il diritto di difesa, che postula per l’avvocato la possibilità di raccogliere ogni dato utile alla difesa del proprio assistito, con i diritti inerenti i dati personali della controparte e dei terzi”, ha messo in luce nel suo intervento il presidente del Cnf Guido Alpa. “La difesa dei diritti, attività già esonerata dalla richiesta necessaria del consenso dell’interessato, non è illimitata ma deve essere coordinata con i diritti della persona”.
Alpa ha specificato che il codice sarà allegato al Codice deontologico forense, emanato dal Cnf, ma non potrà esservi incluso visto la natura di norma primaria che la Cassazione ha riconosciuto a quest’ultimo. “Le regole di condotta rappresentano comunque un metro per valutare la diligenza dell’avvocato nello svolgimento della sua attività”. Alpa ha concluso sostenendo la necessità di promuovere presso gli iscritti agli albi la conoscenza di queste regole visto che “il segreto professionale non è di per sé l’unica forma di vincolo per gli avvocati e di garanzia per i loro clienti e i terzi”
 
Relazione codice investigazioni difensive per l'allegato clicca qui
 
Circ.n.36-C-2008: Codice di deontologia e 
buona condotta per il trattamento dei dati personali
nelle investigazioni difensive per l'allegato clicca qui