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Cassazione Civile, Sez. Un., 10 maggio 2001, n. 187

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disiplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, comma 1, c.c., secondo cui per l'effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e delle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. (Nella specie era tyrascorso un lungo periodo - quattro anni - tra la discussione del gravame innanzi al c.n.f. e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha ritenuto operante l'effetto interruttivo permanente).

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Cassazione Civile, Sez. Un., 10 novembre 2006, n. 24094

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l'interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943 c.c., effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio nazionale forense e, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed al giudice di rinvio; questa disciplina non è in contrasto con gli artt. 3 e 111 cost., atteso che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di discipline in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione non possono essere assunti a "tertium comparationis" in fattispecie aventi natura diversa.

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Cons. Nazionale Forense, 10 dicembre 1999, n. 259

Per esplicito disposto della corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., produzono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa).