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Le Sezioni unite della Cassazione Civile, con la recente sentenza n. 4893 del 08/03/2006 (Presidente G. Olla, Relatore E. Papa) hanno affermato l’importante principio, secondo il quale il procedimento disciplinare, a carico dell’avvocato, va sospeso in pendenza del giudizio penale 

A tale conclusione i Giudici di legittimità sono giunti, ponderando gli effetti della modifica dell’art. 653 c.p.p. (attuata dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001).

La norma modificata è senza dubbio ( ex art. 10 legge n. 97/2001) applicabile ai procedimenti disciplinari già in corso all’atto della sua entrata in vigore.

L’art. 653 cpp novellato dispone che l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione debba essere estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione “perche’ il fatto non sussiste” o “perche’ l’imputato non l’ha commesso”, anche a quella “perche’ il fatto non costituisce reato”. 

Dal che ne sconta che, qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, va disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo puo’ dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

La fattispecie esaminata riguardava il caso di un legale romano, al quale era stata inflitta dal Consiglio dell'Ordine (con decisione confermata dal CNF)la grave sanzione della radiazione dall'albo, successivamente assolto con formula piena in sede penale.