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Categoria: Codice deontologico
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La terza sezione della Corte di Cassazione torna, ancora una volta, ad occuparsi di responsabilità professionale dell’avvocato e ad affrontare i passaggi nevralgici relativi alla costruzione della relativa fattispecie.

L’attenzione è concentrata, anche in questo caso, sul criterio di causalità e, più specificamente, sulla prova del nesso causale che, ai fini della configurabilità della fattispecie risarcitoria, deve sussistere tra la difettosa difesa dell’avvocato e l’evento dannoso lamentato dal cliente, costituito dalla perdita della lite.

Per quanto attiene alla distribuzione dell’onere probatorio, la Corte di Cassazione tiene fede all’indirizzo espresso nelle proprie precedenti pronunce, affermando che compete integralmente al cliente, che si assume danneggiato, dimostrare che il danno sofferto sia stato causato dall’inadempiente condotta del professionista del foro e ciò fornendo la prova:

1. che l’azione “processuale” che doveva essere compiuta e che l’avvocato ha omesso di compiere oppure ha compiuto in maniera erronea era sicuramente e chiaramente fondata;
2. che la corretta attività, che l’avvocato avrebbe dovuto compiere, avrebbe determinato un risultato diverso e più vantaggioso per il cliente.

Ciò che colpisce maggiormente della sentenza in commento, tuttavia, è rappresentato dal canone assunto a parametro del giudizio di causalità, individuato esclusivamente nella “certezza”.

Sul punto, la Corte di Cassazione richiama la sentenza n. 4044/94, la quale è senza dubbio una delle più importanti sentenze in materia di responsabilità dell’avvocato, ma che, con specifico riguardo al canone di causalità, è stata superata da più recenti pronunce di legittimità, che hanno tracciato un vero e proprio percorso di progressiva apertura verso le ragioni del cliente-danneggiato.

Partendo dalla “certezza morale” e facendo tappa intermedia sulla “ragionevole certezza” (Cass. 2222/84) la Corte di Cassazione è giunta a ritenere applicabile anche alla responsabilità dell’avvocato il canone della probabilità.

A tale approdo, in particolare, si era giunti già nel 1998, con la nota sentenza n. 1286, in cui i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “Posto che, in materia di responsabilità professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l’evento, quello della probabilità di tali effetti e dell’idoneità della condotta a produrli, il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo”. Il nuovo indirizzo ha trovato numerose successive conferme quali, da ultimo, Cass. 9237/07.

Sul punto, la sentenza in commento esce dal solco tracciato dai più recenti orientamenti espressi dalla stessa corte di legittimità e segna una battuta d’arresto rispetto ad un percorso di progressivo ampliamento dell’area di responsabilità dell’avvocato, che invero appariva definitivamente avviato sotto l’effetto trainante della responsabilità per colpa medica.

In attesa delle prossime pronunce sul tema, occorre essere cauti prima di intendere questo passaggio giurisprudenziale come un definitivo mutamento di rotta della Corte di Cassazione. Con più probabilità, infatti, ci siamo imbattuti in una di quelle “oscillazioni” tipiche dell’incedere altalenante dei percorsi giurisprudenziali.

(Altalex, 15 dicembre 2008. Nota di Raffaele Plenteda)