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Categoria: Codice deontologico
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Il professionista non può sfuggire all'obbligo di formazione continua.

La Corte di Cassazione, della Terza Sezione Civile, con l'ordinanza del 1° febbraio 2010, n. 2235, ha stabilito che i professionisti, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria - Corte di Giustizia sentenza C-141/2000 – e nazionale - D.Lgs. 30/2006 La Loggia – devono rispettare l'obbligo di formazione continua e accumulare un congruo numero di punti nel periodi stabiliti per le differenti categorie iscritte agli appositi Albi (per esempio, con cadenza biennale i notai, triennale gli avvocati o quinquennale i geometri).

Questa la vicenda posta all'esame dei Giudici di legittimità: un notaio di Ancona aveva accumulato in due anni 93 crediti sui 100 richiesti e si era visto applicare una sanzione disciplinare. Per tale motivo il notaio ha presentato ricorso per cassazione.

La Cassazione, cui spetta l'ultima parola in tema di sanzioni disciplinari, ha accolto solo in parte il ricorso precisando che: “...il notaio deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze di tutte le materie giuridiche che la riguardano tale aggiornamento il notaio S. doveva porre in essere nell'arco di due anni (maturando nel corso di 24 mesi 100 crediti formativi) e la sanzione comminata allo stesso riguarda un comportamento continuato nell'arco di due anni, e non integrante, pertanto, una condotta isolata”.
“...la circostanza che gli ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti conformi al loro codice deontologico- non significa che detti ordini introducano requisiti, per l'esercizio delle varie attività professionali non previste espressamente dalla legge”.
“...pur risultando pacifico che lo S. aveva prospettato la esistenza di particolari condizioni di salute che gli avevano impedito di raggiungere i crediti formativi minimi previsti- e quindi, in buona sostanza, la ricorrenza di specifiche circostanze attenuanti a norma dell'articolo 144, comma 1, legge professionale, nulla ha osservato al riguardo la pronunzia impugnata, omettendo di indicare le ragioni che si opponevano alla concessione di tale beneficio”. “La Corte cassa in relazione al motivo accolto la pronunzia impugnata e rinvia la causa alla stessa corte di appello di Ancona, in diversa composizione”.

Il rischio di sanzione disciplinare è stato dunque valutato sulla base di eventuali circostanze che possono condizionare i tempi di acquisizione dei crediti formativi: ad esempio i motivi di salute possono impedire la frequenza dei corsi tenuti fuori dalla propria sede.

Per evitare queste difficoltà di trasferte e di impegni di lavoro, molte professioni hanno introdotto la modalità di formazione a distanza o l'autoformazione.

Il Consiglio nazionale forense, per esempio, ha di recente approvato un sistema di corsi e-learning da fruire direttamente dallo studio, con consegna di un attestato finale. La partecipazione effettiva del professionista davanti al video è confermata dalla presenza di quiz a sorpresa e casuali che appaiono durante la video-lezione.