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Nuova stretta del Consiglio Nazionale Forense sulla professione del mediatore. Circolare (n. C-24-2011) del consiglio nazionale forense


Con la circolare (n. C-24-2011) viene inserito nel codice deontologico forense il nuovo articolo “55 bis” dedicato alla mediazione.

Più precisamente è introdotto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa (spiega la relazione di accompagnamento alla circolare) che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che devono esprimersi nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o meno l’accordo di mediazione.
In più, con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, sono introdotte una serie di cause di incompatibilità per l’avvocato, il quale non potrà assumere la funzione di mediatore se:

a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

c) nel caso ricorrano le ipotesi di ricusazione previste per gli arbitri ai sensi dell’art.815, primo comma, del codice di procedura civile.

Inoltre, l’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti quando:

a) non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

Infine, è fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Le ulteriori modifiche apportate al codice deontologico riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con: arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà.



Di seguito le modifiche apportare al codice deontologico forense e la circolare richiamata.
 
Il testo della circolare per l'allegato clicca qui
 
Il testo della relazione allegata alla circolare per l'allegato clicca qui
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