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IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

nella seduta tenutasi il giorno 11.11.2025 presso la sede dell'Ordine, con la presenza dei Consiglieri come da verbale agli atti.

PREMESSO CHE:

 

– la Legge di Bilancio 2026 introduce all’art. 129, comma 10, la previsione secondo cui il pagamento dei compensi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni è subordinato alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva del libero professionista prestatore di servizi;

– tale disposizione, estendendo l’obbligo anche ai professionisti ordinistici, tra cui gli avvocati, comporta un aggravio procedurale e burocratico non proporzionato, in quanto richiede di allegare alla fattura certificazioni di regolarità fiscale e contributiva, anche per compensi di modesto importo;

– l’obiettivo di contrasto all’evasione e di garanzia della regolarità contributiva è condivisibile, ma deve essere perseguito nel rispetto dei principi di proporzionalità, semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e all’art. 1 della L. 241/1990;

– la disposizione in questione, così come formulata, determina un’ingiustificata disparità di trattamento, penalizzando i professionisti di fascia reddituale più bassa e i giovani avvocati e contribuisce ad aggravare i tempi di pagamento delle prestazioni professionali verso la Pubblica Amministrazione e rischiando di costituire un reale ostacolo sostanziale all’attività professionale forense, soprattutto per le categorie meno strutturate. Pur condividendo l’obiettivo di contrastare l’evasione e assicurare la regolarità contributiva, è necessario che le modalità operative siano proporzionate all’obiettivo perseguito e non afflittivamente esorbitanti, non duplichino controlli già effettuabili d’ufficio e soprattutto, non discriminino economicamente i professionisti di minori dimensioni.

– il Consiglio, a seguito di ampia discussione, ritiene necessario che il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e il legislatore siano tempestivamente messi a conoscenza delle criticità rilevate, affinché possano essere introdotti correttivi o chiarimenti normativi atti a evitare conseguenze dannose per la categoria forense.

Considerato, inoltre, che

– l’attuale disciplina dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 già impone alle Pubbliche Amministrazioni la verifica dell’eventuale inadempienza fiscale per importi superiori a 5.000 euro, costituendo un presidio più che sufficiente al fine di garantire la correttezza dei pagamenti pubblici;


– l’introduzione di una ulteriore e generalizzata verifica documentale preventiva rischia di duplicare controlli già eseguibili d’ufficio attraverso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e delle Casse previdenziali professionali;


– analoghe proposte legislative formulate in passato (in occasione delle leggi di bilancio 2018 e 2021) erano state accantonate proprio a seguito delle osservazioni formulate dal CNF e dalle principali rappresentanze professionali, che avevano segnalato la sproporzione dell’onere amministrativo e il rischio di ritardo nei pagamenti.

Delibera

1.      Di esprimere formale e ferma contrarietà alla previsione contenuta nell’art. 129, comma 10, della Legge di Bilancio 2026, in quanto idonea a introdurre un meccanismo di verifica fiscale e contributiva preventiva eccessivamente gravoso e sproporzionato per i professionisti, in particolare per gli avvocati che operano con la Pubblica Amministrazione.

2.      Di invitare il Consiglio Nazionale Forense (CNF) a farsi interprete delle preoccupazioni della categoria e a promuovere, nelle sedi istituzionali competenti, le opportune modifiche legislative, affinché:

-          l’obbligo di verifica sia limitato ai compensi di importo significativo (in analogia alla soglia di 5.000 € prevista dall’art. 48-bis D.P.R. 602/1973);

-          le verifiche fiscali e contributive siano effettuate d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione tramite interoperabilità con le banche dati pubbliche;

-          sia riconosciuta la Cassa Nazionale Forense quale unico soggetto certificatore della regolarità contributiva;

-          siano escluse le prestazioni di patrocinio a spese dello Stato e le attività giudiziali obbligatorie ex lege.

3.      Di trasmettere la presente delibera:

-          al Consiglio Nazionale Forense (CNF);

-          alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

-          al Ministero della Giustizia;

-          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi;

-          all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

4.      Di dare comunicazione della presente delibera agli iscritti all’Albo, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.

Letto, approvato e sottoscritto.


Salerno, 11 novembre 2025

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Giovanni Allegro

Il Presidente

F.to Avv. Alberto Toriello