Le novità:
- sanzione, aumento del 50%, in caso di omessa comunicazione della pec e del fax da parte del legale o il c.f. della parte.
Art. 37
omissis
3bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
Aumenti per le cause ordinarie e amministrative.
Previsione anche per processi lavoro e tributari.
Lavoro esente fino al limite di reddito di € 31.884,48
(dal 15/7/2011)
- Dettagli
- Categoria: articoli su servizi
- Visite: 48302