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Mediazione. Contrasto sugli effetti se in opposizione si salta la fase .Decreto revocato o definitivo ? Interessante commento sul Sole 24 Ore dell'Avv. Marco Marinaro. * * *

Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo porta alla declaratoria di improcedibilità della domanda e, per l’effetto, alla revoca del decreto o alla sua definitività. Il contrasto giurisprudenziale trova nuova linfa nelle più recenti decisioni dei giudici di merito.

Mentre il Tribunale di Firenze (estensore Guida), con due sentenze gemelle del 12 febbraio 2015, tornando sulla controversa questione perviene alla revoca del decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite, il Tribunale di Nola (estensore Frallicciardi), con una sentenza del 24 febbraio 2015, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo in esito alla improcedibilità dell’opposizione con una condanna alle spese di 8 mila euro oltre oneri.
La problematica nasce nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una volta che il giudice si sia pronunciato sulla provvisoria esecuzione e abbia disposto la mediazione, sia quando la stessa è obbligatoria per legge sia quando è obbligatoria per ordine del giudice. Le pronunce fiorentine hanno un precedente, dello stesso tribunale, con la sentenza del 24 settembre 2014 (estensore Guida) e del 17 marzo 2014 (estensore Scionti), e si inseriscono in un orientamento già segnato dall’ ordinanza del tribunale di Varese (estensore Buffone; 18 maggio 2012). Sulla scia anche un altro provvedimento del Tribunale di Verona che nel disporre la mediazione per legge precisa che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo «per attore deve intendersi l'attore in senso sostanziale ossia l’opposto» (estensore Vaccari; 28 ottobre 2014).
L’opinione contraria sostenuta dal Tribunale di Nola trova sostegno nella sentenza del 30 ottobre 2014 del Tribunale di Firenze (estensore Ghelardini) che dichira l’ improcedibilità della opposizione (oltre che della domanda riconvenzionale dell'opponente e della reconventio reconventionis dell’opposto), ma non del decreto ingiuntivo che di conseguenza diviene definitivo. La decisione si colloca nell’orientamento che riconosce il primo precedente nella sentenza del Tribunale di Prato del 18 luglio 2011 (estensore Iannone), poi seguita da quella del Tribunale di Siena del 25 giugno 2012 (estensore Caramellino) e da quella del tribunale di Rimini del 17 lug lio 2014 (estensore Bernardi).

La querelle è aperta. Le conseguenze più o meno gravi derivanti dalla improcedibilità in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo suggeriscono sicuramente alle parti e ai loro avvocati assoluta prudenza nell’esperire la mediazione o, meglio, nell'esperirla effettivamente evitando pericolose strategie elusive. 
Autore Marco Marinaro-IlSole24 Ore