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Scarica l'allegato per consultare il nuovo codice deontologico aggiornato 

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre n. 241 il Nuovo Codice deontologico forense, destinato ad aggiornare le regole deontologiche applicabili agli avvocati. Il Nuovo Codice, approvato dal CNF sulla base delle previsioni della legge di riforma dell’ordinamento della professione forense (L. 247/2012) stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.

Le previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012. Nello specifico, il Nuovo Codice contempla i “canoni” che impongono una “condotta irreprensibile”, requisito necessario per l'iscrizione all'albo e per mantenere detta iscrizione. Detto Codice prevede altresì i “principi” ai quali l’avvocato deve uniformarsi esercitando la professione e le “norme di comportamento” che è tenuto ad osservare in via generale (oltre a quelle che è tenuto ad osservare specificamente nei rapporti con certi soggetti). La violazione di tutti i doveri, di tutte le regole di condotta, di tutti i canoni, di tutti i principi e di tutte le norme di comportamento previste dal codice deontologico forense costituisce illecito disciplinare.

Il ripensamento del codice nato nel 1997, con le modifiche che ne hanno, a più riprese, scandito gli oltre diciassette anni di vita, è stata anche l’occasione per rivalutarne e riconsiderarne la struttura, mirandosi ad una razionalizzazione del testo, per riorganizzarlo secondo un impianto più moderno e meno frastagliato.

Il modificato assetto ordinamentale prevede l’introduzione di due nuovi Titoli, uno (il IV) riservato ai doveri dell’avvocato nel processo, riunendosi in un unico ambito tutte quelle previsioni deontologiche attinenti alla tipicità della funzione difensiva che risultavano in qualche modo disperse in diverse parti dell’attuale codice, l’altro dedicato ai doveri verso le Istituzioni forensi alla luce del rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione nell’ambito della legge n. 247/2012. Coerente è apparsa poi la scelta di riunire e raccogliere nell’ambito del Codice deontologico le varie disposizioni di carattere disciplinare che si rinvengono sia nella legge n. 247/2012, sia, con un fenomeno che si è andato accentuando negli ultimi tempi, in ambiti di legislazione speciale, con lo Stato che è divenuto fonte della normazione deontologica attentando all’autonomia dell’ordinamento forense come unica fonte di norme deontologiche.

Il Nuovo Codice si compone di 73 articoli raccolti in 7 Titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale, che prescrive l’entrata in vigore del Nuovo Codice a partire dal 15 dicembre prossimo, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 

 

Il 31 gennaio 2014 il CNF ha approvato il testo del Nuovo Codice deontologico forense, in attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012). Il testo, con le modifiche da ultimo apportate al testo degli artt.50,57 e 70, è stato inviato al Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 al fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014. E' in vigore dal 15 dicembre 2014, 60 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione.
 
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Il C.N.F. ha comunicato l'approvazione del nuovo codice deontologico foense, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Il nuovo codice sarà presentato ufficialmente ai Presidenti dei COA il 19 febbario prossimo.

Dal link collegamneto al sito del CNF.
 
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La responsabilità professionale dell'avvocato non sussiste per il semplice fatto che non vi è stato un adempimento corretto dell'attività professionale. È quanto afferma la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza numero 2638/2013) specificando che, per potersi affermare una responsabilità professionale è necessario accertare se ciò che ha determinato un pregiudizio al cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato.

La parte che intende essere risarcita deve inoltre dimostrare che vi è stato un danno effettivo e che, nel caso in cui il suo legale avesse tenuto una condotta corretta, avrebbe ottenuto il riconoscimento delle sue ragioni.

In mancanza di queste prove non si può affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e di risultato del giudizio.

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un avvocato non aveva proposto impugnazione contro un provvedimento di condanna. Il cliente però era stato avvertito in tempo utile e pertanto la mancata tempestiva posizione dell'impugnazione non poteva considerarsi riconducibile ad un'omissione del legale ma all'inerzia del cliente.


(08/02/2013 - N.R.)

Fonte: Cassazione: avvocato che non propone impugnazione non risponde automaticamente dei danni
(StudioCataldi.it)