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Categoria: Mediazione e negoziazione assistita
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" LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA "

> Con il d.l. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la composizione amichevole delle controversie su diritti disponibili. 
Il legislatore ha previsto tre tipologie di negoziazione assistita: una facoltativa, una obbligatoria una per la soluzione consensuale di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni precedentemente stabilite.
> Il nuovo strumento di risoluzione delle controversie si risolve in una gestione diretta del conflitto tra le parti in assenza di un terzo soggetto imparziale, finalizzata alla ricerca di un accordo tra le parti che contempli la regolamentazione degli interessi sottesi al conflitto . 
> I principi giuridici che reggono il nuovo istituto sono senza dubbio quelli propri dell'autonomia negoziale ex art. 1321 c.c. e quelli del contratto di transazione, ex art. 1965 ss. c.c..

" LA NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA "

la negoziazione è obbligatoria "in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti", nonché quelle relative al "pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro".
L'art. 3 stabilisce, inoltre, che la condizione di procedibilità non si applica: a) "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione"; b) "nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile"; c) "nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata"; d) "nei procedimenti in camera di consiglio"; e) "nell'azione civile esercitata nel processo penale" (v. 3° comma), nonché "alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori" (1° comma).Ai sensi dell'art. 3 co 4 nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale". 
> Ai sensi del 2° comma, non è sufficiente, al fine dell'avveramento della condizione, aver comunicato l'invito, ma occorre attendere il momento in cui la parte invitata abbia espresso la propria adesione.
L' inosservanza della condizione di procedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, 3° comma (il periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il limite minimo di un mese e quello massimo di tre mesi). Se invece non è stata esperita, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito (cfr. dell'art. 3 co.1 ).
> Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a consegnare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato".
-Il procedimento -
> La procedura inizia con l'invio all'altra parte di un invito a stipulare una "convenzione".
> Ai sensi dell'art. 2, 7° comma, l'invito è formulato dall'avvocato, il quale, all'atto del conferimento dell'incarico, abbia provveduto ad informare "il cliente" della "possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita" (sui doveri informativi dell'avvocato cfr. art. 27 del nuovo codice deontologico forense, approvato dal CNF ).L'avvocato certifica l'autografia della firma apposta dalla parte assistita (art 4 co.2). L'art. 8, 1° comma, prevede una "comunicazione dell'invito" ai fini della produzione degli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, comunicazione che può avvenire anche tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC;
> l'art. 4, 1° comma, quanto al contenuto dell'invito stabilisce che esso deve indicare "l'oggetto della controversia" e "contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile";
> E' bene precisare che non trattandosi di un atto processuale, non è necessaria alcuna procura a margine o in calce, potendo la prova del conferimento dell'incarico, comunque necessaria ai fini della validità della procedura, ricavarsi dalla sottoscrizione dell'invito ad opera della parte assistita e dalla certificazione della sua autografia da parte dell'avvocato.Quanto all' "avvertimento", è sufficiente la riproposizione della formula di legge per ritenere soddisfatto il requisito, sebbene non possa costituire in sede giudiziale valido motivo di contestazione; 
> Avviato l'iter esso potrà concludersi con la stipula della convenzione di negoziazione assistita, ovvero naufragare con l' inutile decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge per l'invio della risposta oppure ancora con il rifiuto. In ogni caso si è osservata la condizione di procedibilità di cui all'art. 3, 1° e 2° comma; 
> Si determina l'effetto interruttivo-sospensivo di cui agli art. 2943, 1° comma, e 2945, 2° comma, c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione e la sospensione del decorso del nuovo periodo sino al termine della procedura, coincidente con la conclusione dell'accordo oppure con il decorso inutile dei trenta giorni stabiliti per l'invio della risposta oppure dal rifiuto della controparte.L'effetto sulla prescrizione, peraltro, è prodotto, ai sensi dello stesso art. 8, anche dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita.
L'art. 8 stabilisce, inoltre, che "dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati".
> Ricevuto l'invito la parte può :
a) rispondere entro trenta giorni, aderendo all'invito; 
b) rispondere entro trenta giorni, rifiutando di aderire all'invito; 
c) rispondere aderendo all'invito, ma dopo il decorso dei trenta giorni; 
d) rispondere rifiutando di aderire, ma dopo trenta giorni; 
e) non rispondere
> la convenzione di negoziazione assistita, ove si stipuli consiste nell'accordo mediante il quale le parti si obbligano a "cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia" con l'assistenza dei rispettivi avvocati (l'art. 2, 1° comma, stabilisce che l'assistenza nella ricerca dell'accordo amichevole sia prestata da avvocati che siano iscritti all'albo, anche ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 96/2001, in mancanza non si avvera la condizione d procedibilità né l'accordo potrà avere valenza esecutiva.
> L'avvocato deve agire secondo "buona fede" e "lealtà". (Cfr. l'art 9, 2° comma -anche con riferimento agli obblighi di riservatezza- e comma 4 bis -con riferimento alle conseguenze per gli avvocati sul piano disciplinare in caso di violazione di tali obblighi, cui corrispondono le previsioni degli art. 3, 3° comma, 9, 19 del nuovo codice deontologico forense). I difensori "non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connessegli avvocati e le parti devono "tenere riservate le informazioni ricevute". Inoltre, "Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto". Pertanto, la norma oggi dispone che: 
L'art. 9, 4° comma, poi, dispone che "a tutti coloro che partecipano al procedimento" si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. (che esclude l'esistenza di un obbligo di deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione) e si estendono le garanzie di libertà previste per il difensore dall'art. 103 c.p.p., in quanto applicabili.
> La convenzione va redatta in forma scritta, e a pena di nullità deve contenere: a) il termine concordato per l'espletamento della procedura, che in ogni caso non deve essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni, previo accordo delle parti stesse, decorso il quale, comunque, la condizione di procedibilità, se si tratta di negoziazione "obbligatoria", si considera avverata, ai sensi dell'art. 3, 2° comma; b) l'oggetto della controversia; le parti assistite sottoscrivono la convenzione e gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni "sotto la propria responsabilità professionale".
> "La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati"( art. 4, 3° comma).
> Nel caso in cui invece l' accordo si raggiunga esso ha valenza negoziale e sarà evidentemente assoggettabile alle impugnative negoziali, non impugnabile dall'avvocato che vi ha partecipato se non a pena di illecito deontologico (cfr. art. 44 nuovo codice deontologico forense).
> L'accordo, costituisce inoltre titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 5, 1° comma.Il comma 2 bis stabilisce che "L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile". Accordo che deve essere sottoscritto anche dagli avvocati, come detto, i quali devono certificare l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico.Il 3° comma dell'art. 5 stabilisce che "Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
> L'art. 11, 1° comma della citata legge di conversione prevede e disciplina una attività di "raccolta dati" inerente la nuova forma di risoluzione delle controversie introdotta. 
> All'uopo l'articolo in commento stabilisce che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia in via alternativa : a) al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto; b) al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. Con cadenza annuale, il Consiglio nazionale forense provvederà dunque a verificare i dati acquisiti dagli Ordini competenti ed a darne comunicazione al Ministero della Giustizia (cfr. 2° comma), che a sua volta, provvederà a relazionare alle Camere in merito alla concreta attuazione dell'istituto con specifico riferimento alle tipologie di controversie introdotte, unitamente alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento.
> Per consentire dunque agli organi preposti di provvedere alla prescritta attività di monitoraggio, ciascun avvocato dovrà provvedere alla trasmissione di copia della convenzione stipulata, con specifica indicazione dell' oggetto della controversia e degli altri dati utili all'identificazione della lite ai fini statistici. 
> Qualora il difensore opti per la trasmissione della convenzione presso il presente Ordine degli Avvocati di Salerno, la trasmissione potrà essere effettuata a mezzo PEC, fax, posta elettronica, plico postale ovvero mediante consegna a mani presso la segreteria dell'Ordine.

" LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE LEGALE DEI CONIUGI, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO."

Alla procedura di negoziazione assistita possono ricorrere volontariamente anche i coniugi, assistiti da "almeno un avvocato per parte" ai sensi dell'art. 6, 1° comma, l. 162/2014, per "le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio".
> le parti e gli avvocati, con la stipulazione della convenzione, si impegnano a cooperare secondo buona fede e lealtà al fine di raggiungere "un accordo di composizione amichevole della controversia"
> L'accordo "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" (cfr art. 6, 3° comma) . Nell'accordo, inoltre, "si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti). L'accordo dovrebbe poter contenere clausole di "trasferimento patrimoniale", atteso che non vi è espresso divieto in tal senso; 
> Una copia autenticata dell'accordo, "munito delle certificazioni di cui all'articolo 5" deve essere trasmesso dall'"avvocato della parte entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto". L'inosservanza di quest'obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, la cui competenza spetta al "Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396" (cfr. art. 6, 4° comma);
> L'accordo, inoltre, deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, sia in mancanza sia in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente sufficienti.
> Ai sensi del 2° comma dell'art. 6, quando il p.m. "non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di cui al comma 3". Il p.m. "autorizza" l'accordo soltanto se ritiene che questo risponda "all'interesse dei figli"; altrimenti, "lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo".
> Contenuto dell'accordo attività successive e documenti : deve darsi atto "che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori";
> gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
> l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche per autentica, andrà depositato da uno dei due avvocati in copia conforme e in originale ovvero in due originali presso la segreteria dell'Ufficio per gli Affari Civili del Pubblico Ministero (procura della Repubblica presso il tribunale che sarebbe competente in caso di ricorso per la separazione consensuale, per il divorzio congiunto e per le relative modifiche.
> All'accordo e all'istanza per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione, predisposta in modulo da parte delle segreterie del P.M., andranno allegati i seguenti documenti:
> in caso di SEPARAZIONE : estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;certificato di residenza di entrambi i coniugi; certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;- certificazione sanitaria;
> in caso di DIVORZIO estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato; certificato di residenza di entrambi i coniugi; certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
> in PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;- certificazione sanitaria;
> in caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;certificato di residenza di entrambi i coniugi;certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia autentica accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile;
> IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI ECONOMICAMENTE, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni; certificazione sanitaria;
> in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato; certificato di residenza di entrambi i coniugi; certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi; copia sentenza di divorzio con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione divorzio di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile;
> IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI ECONOMICAMENTE, MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni; certificazione sanitaria;
> Ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione sarà possibile ritirare l'originale dell'accordo con il relativo visto del P.M.; la segreteria del P.M. comunicherà la data del ritiro;
> Dal predetto ritiro decorreranno i 10 gg. per il deposito dell'accordo da parte dell'avvocato presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio;
> Entro i 10 gg. dal suddetto ritiro l'avvocato dovrà depositare una copia autenticata dallo stesso dell'accordo munito di nulla osta o autorizzazione del P.M. presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio;
> La procedura per l'ottenimento del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del P.M. è esente dal versamento del Contributo Unificato; 
> i certificati possono essere presentati in carta semplice.